Cosa fa

Il compito principale di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sta nel monitorare la gestione della sicurezza affinché siano rispettate le norme stabilite dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Il RLS è dunque il punto di riferimento dei lavoratori sugli aspetti che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.

Il RLS deve frequentare un apposito corso di formazione per essere riconosciuto tale e svolgere legittimamente il suo ruolo. L’art. 37 (comma 10, 11 e 12) del D.Lgs.81/08 stabilisce infatti che il  RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera. Tale formazione consiste in un corso di almeno 32 ore e l’aggiornamento periodico di almeno 8 ore/anno.  

Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza che a ciò corrisponda una perdita di retribuzione, e deve poter agire liberamente, senza ostacoli di sorta (art. 50, comma 2, D.Lgs. 81/08). Ha inoltre diritto a 40 ore annue di permesso retribuito da utilizzare per prendere visione del DVR e degli altri documenti sulla sicurezza predisposti dal SPP, per momenti d’aggiornamento sui temi della sicurezza e, più in generale, per svolgere il proprio incarico all’interno della scuola in cui opera.

La nomina del Rappresentante dei lavoratori, definita dall’art.47, è affidata ad uno (o più) dipendenti assunti a tempo indeterminato. L’incarico come RLS dura 3 anni, durante i quali esercita una serie di funzioni attraverso quattro azioni fondamentali:

  • Azione conoscitiva (informazione e formazione);
  • Azione consultiva (consultazione preventiva);
  • Azione partecipativa (partecipazione alle riunioni e alle varie fasi di prevenzione);
  • Azione attiva (propone, richiede, segnala, ricorre, ecc.).

Per quanto riguarda le sue specifiche attribuzioni, il RLS (art. 50, comma 1, D.Lgs. 81/2008):

  • sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene);
  • partecipa alla prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del rischio fino alla progettazione e applicazione delle misure di sicurezza);
  • agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.

Per raggiungere questi obiettivi, il RLS controlla le condizioni di rischio nell’azienda, monitorando eventuali cambiamenti; promuove le attività della sicurezza e formula proposte e iniziative inerenti all’attività di prevenzione, nonché ricorsi alle autorità competenti. Partecipa inoltre alle verifiche delle autorità competenti e avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo.